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Riferimenti normativi

Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.

Documenti

Rateizzazione

In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’ufficio tributi può concedere rateizzazioni su avvisi di accertamento, previa istanza del contribuente, nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione e di non avere morosità nei confronti dell’ente. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento.

Dilazioni di pagamento:


• per debiti per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 6 rate mensili.
• per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 12 rate mensili.
• per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 24 rate mensili.
Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a euro 6.000,00 può essere richiesta una rateizzazione fino ad un massimo 36 rate mensili.

Il riconoscimento del beneficio può essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo di sanzioni ed interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Ultimo aggiornamento pagina: 14/07/2026 14:27:54

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