In caso di ritardato o omesso pagamento del dovuto è prevista l’emissione nei termini di legge di un avviso di accertamento notificato al contribuente, comprensivo di sanzioni pari al 30% e interessi vigenti nella misura stabilita dal Regolamento a partire dalla data di esigibilità della somma. In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata
RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su Avvisi di Accertamento, previa istanza del contribuente, nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione e di non avere morosità nei confronti dell’Ente. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento.
La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di 36 rate:
- per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 6 rate mensili.
- per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 12 rate mensili.
- per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 24 rate mensili.
Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a euro 6.000,00 può essere richiesta una rateizzazione fino ad un massimo 36 rate.
Il riconoscimento del beneficio può essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo di sanzioni ed interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.