Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
E' Rivolto al legale rappresentante, in caso di società, o persona fisica.
La presentazione della CILA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa CILA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
Descrizione
Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , in combinato disposto con le altre modifiche al T.U.E., hanno reso residuale l’utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Infatti con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all’art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23) oppure all’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 :
Manutenzione straordinaria (leggera)Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i prospetti, la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico.Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, attuabili con CILA, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Restauro e risanamento conservativo (leggero)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi, che non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da realizzare con strutture in muratura.
Realizzazione di pertinenze minoriInterventi che le norme tecniche degli Strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Con le modifiche apportate all’ Art. 48 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , è stato determinato che sono eseguiti mediante comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), i mutamenti della destinazione d’uso, tra categorie ex Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , c. 1 lett. a) e b), che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
E’ stato altresì disposto, ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , così come modificato dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , che i passaggi tra eventuali sottocategorie stabilite dal Comune, anche in assenza di opere edilizie, sono da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , in combinato disposto con le altre modifiche al T.U.E., hanno reso residuale l’utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Infatti con le nuove disposizioni tutto ciò che non ricade all’art. 6 (Attività edilizia libera), oppure all’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire o, in taluni casi, a SCIA sostitutiva ex art. 23) oppure all’art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività), è realizzabile tramite comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 :
Manutenzione straordinaria (leggera)Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i prospetti, la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico.Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, attuabili con CILA, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Restauro e risanamento conservativo (leggero)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi, che non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da realizzare con strutture in muratura.
Realizzazione di pertinenze minoriInterventi che le norme tecniche degli Strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Con le modifiche apportate all’ Art. 48 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , è stato determinato che sono eseguiti mediante comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), i mutamenti della destinazione d’uso, tra categorie ex Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , c. 1 lett. a) e b), che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
E’ stato altresì disposto, ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , così come modificato dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , che i passaggi tra eventuali sottocategorie stabilite dal Comune, anche in assenza di opere edilizie, sono da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Come fare
La domanda dovrà essere presentata, completa della documentazione elencata nella modulistica di riferimento, o nel portale dello Sportello Unico Digitale Edilizia (SUE) raggiungibile dal seguente link: https://hosting.pa-online.it/003131/sportello-unico-digitale/ o tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) raggiungibile dal seguente link: https://hosting.pa-online.it/003131/su_ambito/suap/le/
Cosa serve
Procura speciale / Delega
Soggetti coinvolti unificato
Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Relazione illustrativa
Relazione tecnica di asseverazione
Lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente
elaborato grafico riportante lo stato di fatto, lo stato di progetto e la situazione comparativa tra lo stato di fatto e di progetto (giallo e rosso)
Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc..
Eventuale Ricevuta di versamento a titolo di oblazione
Eventuale Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione
Eventuale Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)
Cosa si ottiene
Non si ottiene nessun documento autorizzativo
Tempi e scadenze
I lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione.
Nei 30 gg. successivi alla presentazione il Comune può interrompere gli stessi in caso sia stata presentata una pratica difforme.
Costi
I costi da sostenere al momento della presentazione del CILA sono:
€ 25,00 quali diritti di segreteria
I Pagamenti si potranno effettuare tramite portale PagoPA al seguente link: https://multi2.servizilocalispa.it/EDGT/H518/Edgt_GestioneDelleEntrate/PublicDir/PagamentiPagoPASpontanei.aspx
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Edilizia - Urbanistica - Ambiente
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 23/01/2024 12:27:33
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