Descrizione
Le scadenze dell'Imu 2025, Imposta in autoliquidazione, sono definite dal legislatore come segue:
- acconto entro il 16 giugno 2025;
- saldo entro il 16 dicembre 2025.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente procedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2025.
- acconto entro il 16 giugno 2025;
- saldo entro il 16 dicembre 2025.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente procedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2025.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2024 sono state confermate le aliquote dell’anno precedente che risultano essere le seguenti:
- Aliquota base per abitazione principale e relative pertinenze: 5,00 per mille (solo per categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) applicando la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00;
- Aliquota altri fabbricati, aree edificabili: 10,60 per mille;
- Aliquota immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado: 10,60 per mille applicando la riduzione del 50 per cento della base imponibile, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.;- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille;
- Aliquota immobili di categoria catastale “D”: 10,60 per mille.
- Aliquota beni merce: a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu.
- Aliquota terreni agricoli: 10,60 per mille – a decorrere dall’anno 2016, sono esonerati dal pagamento dell’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'Imu.
Si allega informativa completa di riferimento.
- Aliquota immobili di categoria catastale “D”: 10,60 per mille.
- Aliquota beni merce: a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu.
- Aliquota terreni agricoli: 10,60 per mille – a decorrere dall’anno 2016, sono esonerati dal pagamento dell’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni pagano l'Imu.
Si allega informativa completa di riferimento.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/05/2025 09:52:09