Descrizione
Si comunica che con Ordinanza dall'A.S.L. di Novara n° 06 ZG BA 2025 è stata istituita una zona di sorveglianza in relazione a un focolaio di influenza Aviaria rilevato nel Comune di Novara.
Pertanto:
- Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra stabilimenti di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova/prodotti e materiali potenzialmente contaminati;
- è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti perla fabbricazione di ovoprodotti ubicati all’esterno della zona di sorveglianza, salvo nei casi in cui l’autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
- sono vietati il rilascio di selvaggina, fiere, mercati, esposizioni e manifestazioni di specie avicole;
- sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità competente in accordo con l’autorità Regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati.
Inoltre nella zona di sorveglianza deve essere assicurato che:
1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni
variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione
dell’influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;
6. sia conservata e aggiornata la registrazione degli ingressi di tutte le persone che visitano lo stabilimento.
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni
variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione
dell’influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;
6. sia conservata e aggiornata la registrazione degli ingressi di tutte le persone che visitano lo stabilimento.
Si allega la planimetria della zona di sorveglianza e ordinanza completa.
Allegati
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Ultimo aggiornamento pagina: 24/11/2025 16:42:45