Piccole foto di Romentino
Comune di Romentino
Piccolo stemma del Comune
  Home Page E.mail Ricerca Mappa del sito Guida al sito
   TERRITORIO
link Presentazione
link Origini e storia
link Popolazione residente
link Foto di ieri e di oggi
link Mappa di Romentino
link Meteo Romentino
   MUNICIPIO
link Giunta comunale
link Consiglio comunale
link Commissioni
link Uffici comunali
link Incarichi
   ATTI E DOCUMENTI
link Delibere
link Regolamenti
link Urbanistica
link Bandi e concorsi
link Documenti:come farli
link Autocertificazione
   SERVIZI
link Sportello del cittadino
link Sportello solidarietà
link Progetto giovani
link Il Comune informa
 
Statuto dell'Associazione Turistica Pro Loco

ART.1
DENOMINAZIONE - SEDE

L’associazione denominata “Associazione Turistica Pro Loco di Romentino” ha sede in via Gambaro n. 47.

ART. 2
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo e promozione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di Romentino e svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici su stampa o di qualsiasi altro mezzo di informazione.
2.2 La Pro Loco ha natura privatistica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e valorizzazione del territorio e di utilità sociale.
2.3 La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco del Piemonte, condividendone le finalità e le regole.

ART.3
FINALITA’

3.1 Le finalità che la Pro Loco si propone sono:
    a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte alla promozione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di Romentino.
    b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, mostre, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti visitatori e dei residenti.
    c) incrementare l’ospitalità e l’educazione turistica sostenendo uno sviluppo sostenibile con l’ambiente.
    d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extraalberghiera.
    e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali che riguardano il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne l’efficienza.
    f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, gli opportuni aggiustamenti.
    g) curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, sia con l’apertura di appositi uffici, che con ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
    h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza eta, progettazione e realizzazione di spazi sociali, destinati all’educazione alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

ART. 4
SOCI

4.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in:
    a) Soci Ordinari,
    b) Soci Sostenitori,
    c) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività dell’Associazione.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4 Sono Soci Onorari le persone che vengono scelte come tali dal Consiglio di Amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
4.5 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART.5
DIRITTI E DO VERI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale, i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, hanno diritto:
    a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
    b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
    c) di ricevere la tessera della Pro Loco;
    d) di ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;
    e) frequentare i locali dell’Associazione;
    f) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dall’Associazione. I Soci minorenni possono esercitare i diritti previsti dai punti d), e), f), g).
5.3 I Soci hanno il dovere di:
    a) rispettare lo statuto ed il regolamento della Pro Loco;
    b) versare nei termini la quota sociale;
    c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L’ammissione di un nuovo Socio viene attivata dal momento del versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.2 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
6.3 Il Consiglio di Amministrazione, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio con provvedimento motivato, contro il quale l’interessato potrà proporre appello al Collegio dei Probiviri dell’U.N.P.L.I. Regionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione del Collegio dei Probiviri dcll’U.N.P.L.I. Regionale è inappellabile.

ART. 7
ORGANI

Sono organi dell’ Associazione:
    a) l’Assemblea dei Soci;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Presidente;
    d) il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
    e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
    f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8
L ‘ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
8.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.
8.4 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,
sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua mancanza dal Vice Presidente
Vicario) assistito dal Segretario. In caso di assenza del Presidente l’Assemblea elegge tra i
Soci presenti il Presidente dell’ Assemblea, allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un
Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
8.5 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte dei Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
8.6 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente
    a) quando ne ravvisi la necessità;
    b) su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
    c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci; d) per le modifiche del presente Statuto;
    e) in caso di mancanza di numero legale del Consiglio da oltre 6 mesi;
    f) per lo scioglimento dell’Associazione.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria richiesta dai Membri del Consiglio o dai Soci (punti b e c), deve avvenire entro 60 giorni dalla data della richiesta medesima. La convocazione dell’Assemblea straordinaria (relativa al punto e), avviene per iniziativa del Presidente o in mancanza del Vice Presidente Vicario o in mancanza di altro Vice Presiedente Vicario o del Consigliere più anziano rimasto in carica, entro 60 giorni dallo scadere del termine di 6 mesi dall’ultima riunione valida del Consiglio.
8.7 L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria viene indetta dal Presidente dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell’Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
8.8 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
8.9 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9
IL CONSIGLIO DIAMMINIS TRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è Composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque (5) e non superiore a venti (20) unità. L’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, stabilisce prima dell’elezione il numero dei Componenti il Consiglio per quel triennio.
9.2 L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio di Amministrazione.
9.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
9.5 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.6 In caso di vacanza per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio di Amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero Consiglio di Amministrazione sarà considerato decaduto e dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, essere indetta l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente, o in mancanza dei Vice Presidente o del Consigliere più anziano rimasto in carica.
9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.8 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del Rendiconto Economico Finanziario e della relazione sull’attività svolta. Il Consiglio determina le quote sociali.
9.9 Consiglio di Amministrazione può delegare con apposita deliberazione, revocabile in ogni momento, parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione al PRESIDENTE o congiuntamente a due Vive Presidenti, (in caso di un solo Vice Presidente, congiuntamente al Tesoriere) limitatamente a specifici oggetti e per necessità di correttezza operativa.
9.10 Le riunioni dei Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.
9.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso. I verbali sono consultabili dai Soci, presso la Sede.

ART. 10
IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuito l’esercizio dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti Territoriali con espresso mandato a proporre domande di autorizzazione licenze/concessioni e contributi, a rilasciare ricevute e quietanze a rappresentare l’Associazione a fronte di convocazioni, audizioni, ecc..
10.2 E’ assistito dal Segretario che controfirma le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea.
10.3 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione con votazione a maggioranza dei componenti.
10.4 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
10.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente al quale il Consiglio ha affidato le funzioni vicarie.
10.6 In caso di impedimento definitivo (assenza superiore a 6 mesi, non giustificata dal Consiglio di Amministrazione) verrà dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
10.7 Il Presidente può essere revocato con deliberazione del Consiglio presa a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 11
VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

11.1 Il Consiglio determina nella sua prima riunione il numero dei Vice Presidenti da eleggere nel suo interno, con un minimo di uno ed un massimo pari ad un quinto dei numero dei membri dei Consiglio.
11.2 Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) ed il Tesoriere vengono eletti e seguono le stesse regole per la sostituzione e la revoca previste per il Presidente.
11.3 Quando vi sono più Vice Presidenti il Consiglio delibera a quale Vice Presidente sono assegnate le funzioni Vicarie per la sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo. Durante l’esercizio delle funzioni Vicarie al Vice Presidente sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Presidente.
11.4 Il Segretario può essere nominato dal Consiglio tra i suoi membri oppure tra persone di provata esperienza amministrativa estranee all’associazione. In questo caso partecipa alle sedute dei Consiglio, senza diritto di voto.
11.5 Il Segretario assiste il Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
11.6 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuto di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.7 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
11.8 E’ possibile affidare l’incarico di Segretario e di Tesoriere anche ad una sola persona.
11.9 Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quella del Segretario, se nominato tra gli esterni.

ART. 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti ogni anno, dall’Assemblea dei Soci.
12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3 I Revisori dei Conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine dei giorno senza diritto di voto.
12.4 I Revisori dei conti sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i singoli Soci. Il Collegio rimane in carica tre anni ed ogni membro, al termine del mandata, é rieleggibile.

ART. 14
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I, con motivato provvedimento può decidere il commissariamento della Pro Loco, dopo aver attentamente valutato la situazione, sentite le parti in causa, ed al solo fine di salva guardare il patrimonio materiale nonché quello dei valori, e dell’esperienza:
    g) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio di Amministrazione.
    h) in caso di inattività del Consiglio di Amministrazione per un intero esercizio.
    i) in caso di mancata convocazione - entro 60 giorni - da parte del Presidente, dell’Assemblea straordinaria richiesta da almeno un terzo dei Soci.

14.2 Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.J. e deve entro sei mesi indire l’Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione e nel frattempo assumere tutti i poteri per gestire nel miglior modo possibile l’Associazione.

ART. 15
ENTRATE E SPESE

15.1 Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono.
    1) le quote sociali;
    2) contributi di Enti Pubblici o Privati;
    3) proventi di gestione di attività e/o di iniziative.
15.2 Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
15.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite, salvo quanto previsto dall’ articolo
11 comma 9. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate.

ART. 16
RENDICONTO

16.1 L’Assemblea dei Soci approva annualmente un rendiconto economico e finanziario proposto dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco.
16.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dal la Legislazione vigente in materia.
16.3 Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco in uno con le altre carte sociali.

ART. 17
SCIOGLIMENTO

17.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’ Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci, mentre per la seconda convocazione dovrà essere presente la maggioranza dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.
17.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti ed i beni acquisiti con il concorso finanziario di enti pubblici saranno devolute in favore del Comune di Romentino.

ART. 18
NORME FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

   RETE CIVICA
link Pro Loco
link Associazioni
link Gemellaggi
link Giornale "Il Comune"
link Scuole
link Elezioni
   ENTI E ISTITUZIONI
link C.I.S.A.
link ASL 13
link Regione Piemonte
link Provincia di Novara
link CCIAA di Novara
   LINKS UTILI
link Orari autolinee Romentino
link Orari Ferroviari
link Elenco telefonico - 1254
link Poste italiane
link INPS
link INAIL