I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ANNO 2011

  1. ALIQUOTA ORDINARIA  - CINQUE VIRGOLA CINQUANTA PER MILLE
    ALIQUOTA PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9 ED UNA PERTINENZA - CINQUE PER   MILLE.

  2. BASE IMPONIBILE
    Con effetto dal 1° Gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali dei fabbricati sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali dei terreni del 25%.

  3. ABITAZIONE PRINCIPALE
    Ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.L. 93/27.05.08 a decorrere dall’anno 2008  nulla è dovuto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e una pertinenza rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.  Rimane operante l’aliquota ICI stabilita per l’abitazione principale, solamente per gli immobili di Cat. A1, A8 e A9 e la parte non utilizzata della detrazione per l’abitazione principale (€ 103,29) si applica agli immobili definiti pertinenze, ai sensi dell’art. 187 del Codice Civile, limitatamente ad una delle seguenti unità immobiliari:
    - autorimesse o posti auto classificati in categoria C6
    - unità immobiliari adibite a cantina o soffitta, ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale classificate in categoria C2
    - unità immobiliari, ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale classificate in categoria C7.
    La delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 9/02/2009 ha inserito nell’art. 8, comma 3 del Regolamento comunale I.C.I., la seguente specifica:  “Ai fini dell’individuazione dell’immobile adibito a prima abitazione si intende quello in cui il nucleo familiare convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, che dovranno di comune accordo dichiarare quale è corrispondente alla residenza familiare, anche se anagraficamente risultano distinti stati di famiglia”.

  4. AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
    Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà  o  di usufruttoda anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

  5. MODALITA’ DI VERSAMENTO
    I versamenti I.C.I. possono essere effettuati:
    - a mezzo c.c. postale n. 63046205  intestato al Comune di Romentino – Servizio Tesoreria ICI
    - con il Modello F24  - Sezione ICI ed altri tributi locali (vedi fac-simile).
    Il comma 166 dell’art. 1 della Legge Finanziaria n. 296/2006 stabilisce che, a far tempo dal 2007, il pagamento dei tributi locali, e quindi anche dell’ICI, deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
    Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo annuo dell’imposta dovuta è pari o inferiore ad euro 5,00.

  6. DATE VERSAMENTI
    - La prima rata in acconto entro il 16 giugno 2011;
    - La seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2011;
    - Versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
AREE FABBRICABILI - VALORI
I valori delle aree indicate come fabbricabili dal  P.R.G.C.  a cui applicare l’aliquota  I.C.I.,  sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 21  in data  26.02.2008:

AREE FABBRICABILI A SCOPO ABITATIVO:
(indice edificabilità 1 mc.x mq., con valori modificati in proporzione per indici diversi)
Settore centrale compreso tra le Vie Marconi, 24 Maggio, Fornaroli, Donati € 65,00/mq
Settore compreso tra le Vie Cavallè, Marconi, Guzzafame e Tangenziale Ovest € 55,00/mq
Settore compreso tra le Vie Guzzafame, Marco Polo, Trecate e Via 24 Maggio(1^parte) € 55,00/mq
Settore compreso tra le Vie Volta,Belletti,Fornaroli, 24 Maggio(2^parte), Trecate e Via Ticino € 50,00/mq
Settore compreso tra le Vie Cavallè,Donati,Volta e Diramatore Vigevano € 55,00/mq

AREE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI - COMMERCIALI:
Zona Ovest e zona Sud (confinanti con la Tangenziale) € 40,00/mq
Zona Sud-Est (settore compreso tra Via Trecate e Diramatore Vigevano) € 40,00/mq
Zona Nord (settore compreso tra le Vie Galliate, Donati, Volta e Diramatore Vigevano) € 40,00/mq
Zona Est (oltre il Diramatore Vigevano) € 30,00/mq


N.B.     Si fa presente che, qualora per l’intervento nell’area fabbricabile sia previsto dal P.R.G.C. la presentazione di strumenti esecutivi, sino all’approvazione degli stessi da parte del Comune, detti valori siano ridotti del 20%.
Si fa inoltre presente che il servizio di riscossione ICI è gestito autonomamente dal Comune di Romentino. Pertanto i versamenti vanno effettuati solo ed esclusivamente con le modalità sopra descritte

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Facsimile di compilazione per il versamento con il modello F24

  Facsimile F24

(1) codice ente/codice comune: il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobli costituito da quattro caratteri
Per il Comune di Romentino iI codiee e: H518
(2) Ravv.: barrare la casella in caso di ravvedimento
(3) Immobili variati: barrare qualora siano intervenute delle variazionl per uno o piu immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
(4) Acc.: barrare la casella se il pagamento si riferisce all'acconto
(5) Saldo: barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle.
(6) Numero immobili: indicare il numero immobili (massimo 3 cifre)
(7)
Codice Tributo: utilizzare i seguenti codici: 3901 per l'abitazione principals
3902 per i terreni agricoli
3903 per le aree fabbricabili
3904 per gli altri fabbricati
In caso di ravvedimento vanno indicati anche i seguenti codici:
  3906 interessi ICI
  3907 sanzione ICI
(8) rateazione: non deve essere compilato
(9) anno di riferimento: deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento - 2011. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
(10) Importi a debito versati: indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l'imposta al netto della detrazione per l'abitazione principale, da esporre nell'apposita casella (punto 15).
(11) Importi a credito compensati: non compilare
(12) TOTALE G: somma degli importi a debito indicati nella Sezione ICI
(13) TOTALE H: somma degli importi a credito indicati nella sezione ICI. Non compilare se non sono presenti importi a credito.
(14) SALDO (G-H): indicare il saldo (TOTALE G -TOTALE H)
(15) detrazione ICI abitaz. principale: detrazione per abitazione principale