- ALIQUOTA ORDINARIA - CINQUE VIRGOLA CINQUANTA PER MILLE
ALIQUOTA PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9 ED UNA PERTINENZA - CINQUE PER MILLE.
- BASE IMPONIBILE
Con effetto dal 1° Gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali dei fabbricati sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali dei terreni del 25%.
- ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.L. 93/27.05.08 a decorrere dall’anno 2008 nulla è dovuto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e una pertinenza rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Rimane operante l’aliquota ICI stabilita per l’abitazione principale, solamente per gli immobili di Cat. A1, A8 e A9 e la parte non utilizzata della detrazione per l’abitazione principale (€ 103,29) si applica agli immobili definiti pertinenze, ai sensi dell’art. 187 del Codice Civile, limitatamente ad una delle seguenti unità immobiliari:
- autorimesse o posti auto classificati in categoria C6
- unità immobiliari adibite a cantina o soffitta, ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale classificate in categoria C2
- unità immobiliari, ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale classificate in categoria C7.
La delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 9/02/2009 ha inserito nell’art. 8, comma 3 del Regolamento comunale I.C.I., la seguente specifica: “Ai fini dell’individuazione dell’immobile adibito a prima abitazione si intende quello in cui il nucleo familiare convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, che dovranno di comune accordo dichiarare quale è corrispondente alla residenza familiare, anche se anagraficamente risultano distinti stati di famiglia”.
- AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufruttoda anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti I.C.I. possono essere effettuati:
- a mezzo c.c. postale n. 63046205 intestato al Comune di Romentino – Servizio Tesoreria ICI
- con il Modello F24 - Sezione ICI ed altri tributi locali (vedi fac-simile).
Il comma 166 dell’art. 1 della Legge Finanziaria n. 296/2006 stabilisce che, a far tempo dal 2007, il pagamento dei tributi locali, e quindi anche dell’ICI, deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo annuo dell’imposta dovuta è pari o inferiore ad euro 5,00.
- DATE VERSAMENTI
- La prima rata in acconto entro il 16 giugno 2011;
- La seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2011;
- Versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
AREE FABBRICABILI - VALORI
I valori delle aree indicate come fabbricabili dal P.R.G.C. a cui applicare l’aliquota I.C.I., sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 26.02.2008: |
AREE FABBRICABILI A SCOPO ABITATIVO:
(indice edificabilità 1 mc.x mq., con valori modificati in proporzione per indici diversi) |
| Settore centrale compreso tra le Vie Marconi, 24 Maggio, Fornaroli, Donati |
€ 65,00/mq |
| Settore compreso tra le Vie Cavallè, Marconi, Guzzafame e Tangenziale Ovest |
€ 55,00/mq |
| Settore compreso tra le Vie Guzzafame, Marco Polo, Trecate e Via 24 Maggio(1^parte) |
€ 55,00/mq |
| Settore compreso tra le Vie Volta,Belletti,Fornaroli, 24 Maggio(2^parte), Trecate e Via Ticino |
€ 50,00/mq |
| Settore compreso tra le Vie Cavallè,Donati,Volta e Diramatore Vigevano |
€ 55,00/mq |
| AREE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI - COMMERCIALI: |
| Zona Ovest e zona Sud (confinanti con la Tangenziale) |
€ 40,00/mq |
| Zona Sud-Est (settore compreso tra Via Trecate e Diramatore Vigevano) |
€ 40,00/mq |
| Zona Nord (settore compreso tra le Vie Galliate, Donati, Volta e Diramatore Vigevano) |
€ 40,00/mq |
| Zona Est (oltre il Diramatore Vigevano) |
€ 30,00/mq |
N.B. Si fa presente che, qualora per l’intervento nell’area fabbricabile sia previsto dal P.R.G.C. la presentazione di strumenti esecutivi, sino all’approvazione degli stessi da parte del Comune, detti valori siano ridotti del 20%.
Si fa inoltre presente che il servizio di riscossione ICI è gestito autonomamente dal Comune di Romentino. Pertanto i versamenti vanno effettuati solo ed esclusivamente con le modalità sopra descritte
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
Facsimile di compilazione per il versamento con il modello F24

codice ente/codice comune: il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobli costituito da quattro caratteri
Per il Comune di Romentino iI codiee e: H518 |
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Ravv.: barrare la casella in caso di ravvedimento |
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Immobili variati: barrare qualora siano intervenute delle variazionl per uno o piu immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione. |
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Acc.: barrare la casella se il pagamento si riferisce all'acconto |
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Saldo: barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione barrare entrambe le caselle. |
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Numero immobili: indicare il numero immobili (massimo 3 cifre) |
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| Codice Tributo: utilizzare i seguenti codici: |
3901 per l'abitazione principals |
| 3902 per i terreni agricoli |
| 3903 per le aree fabbricabili |
| 3904 per gli altri fabbricati |
| In caso di ravvedimento vanno indicati anche i seguenti codici: |
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3906 interessi ICI |
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3907 sanzione ICI |
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rateazione: non deve essere compilato |
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anno di riferimento: deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento - 2011. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. |
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Importi a debito versati: indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l'imposta al netto della detrazione per l'abitazione principale, da esporre nell'apposita casella (punto 15). |
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Importi a credito compensati: non compilare |
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TOTALE G: somma degli importi a debito indicati nella Sezione ICI |
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TOTALE H: somma degli importi a credito indicati nella sezione ICI. Non compilare se non sono presenti importi a credito. |
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SALDO (G-H): indicare il saldo (TOTALE G -TOTALE H) |
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detrazione ICI abitaz. principale: detrazione per abitazione principale |
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